Sulle case popolari
Art. 30
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((Nei Comuni nei quali esistono Istituti autonomi per case popolari o economiche ai quali i Comuni stessi abbiano delegato le facolta' ad essi conferite dall'art. 18 della legge, le Amministrazioni di detti Istituti possono compiere gli uffici attribuiti dalla presente legge ai Comitati locali)).
Testo in vigore dal 26 gennaio 1908 al 16 dicembre 2009
