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E' continuata al ministro del tesoro la facolta' di emettere buoni del tesoro, secondo le norme in vigore. La somma dei buoni del tesoro in circolazione non potra' mai eccedere i 300 milioni di lire, oltre le anticipazioni che possano domandarsi alla Banca d'Italia ed al Banco di Sicilia.
Testo in vigore dal 17 marzo 1910 al 16 dicembre 2009
