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E' continuata al ministro del tesoro la facolta' di emettere buoni del tesoro, secondo le norme in vigore. La somma dei buoni del tesoro in circolazione non potra' mai eccedere i 300 milioni di lire, oltre le anticipazioni che possano domandarsi alla Banca d'Italia ed al Banco di Sicilia.

Testo in vigore dal 17 marzo 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-03-17;96~art4 · fonte del testo