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[1]Per quanto concerne i capitoli n. 46 «RR. Universita' ed altri Istituti universitari - Spese da sostenersi con i maggiori proventi delle tasse universitarie, dipendenti dalla legge 28 maggio 1903, n. 221, da erogarsi secondo le disposizioni della legge medesima» - capitolo n. 59 «Istituti superiori di magistero femminile a Roma e a Firenze - Spese da sostenersi con i maggiori proventi delle tasse scolastiche dipendenti dalla legge 28 maggio 1903, n. 224, e da erogarsi secondo le disposizioni della legge medesima»; e capitolo n. 190 «Concorso dello Stato nella spesa che i Comuni sostengono per gli stipendi dei maestri elementari (leggi 2 aprile 1886, n. 3798, ed 8 luglio 1904, n: 407)», l'ammontare dei residui disponibili al 30 giugno 1909 e l'assegnazione di competenza dell'esercizio finanziario 1909-910 formeranno un unico fondo nel quale potranno imputarsi tanto le spese relative a questo esercizio quanto quelle degli esercizi precedenti.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 13 marzo 1910.

[4]VITTORIO EMANUELE.

[5]Salandra.

[6]Visto, Il guardasigilli: Scialoja.

Testo in vigore dal 16 marzo 1910 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1910-03-13;91~art2 · fonte del testo