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Le disposizioni della presente legge sono estese ai porti marittimi e lacuali pareggiati ai marittimi di I, II, III classe per la loro congiunzione col Comune omonimo o coi Comuni vicinori a distanza massima di quindici chilometri.

Testo in vigore dal 23 luglio 1903 al 3 ottobre 1915

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1903-07-08;312~art10 · fonte del testo

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