Sussidio integrativo dello Stato in favore degli infermi hanseniani e dei loro familiari a carico
Art. 2
Nelle regioni a statuto ordinario l'integrazione del sussidio indicata nell'articolo precedente e' corrisposta agli aventi diritto, dalle regioni medesime, con rimborso dei relativi importi da parte dello Stato.
Testo vigente dal 4 febbraio 1974
