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Per il raggiungimento dei loro fini, gli Istituti di cui al presente capo possono compiere, nei confronti delle imprese industriali operanti nelle rispettive zone di competenza territoriale, le seguenti operazioni:

  • a)mutui ed aperture di credito assistiti da garanzie mobiliari od immobiliari, ovvero, eccezionalmente, da garanzie personali;
  • b)sovvenzioni e sconti cambiari;
  • c)sconti o anticipazioni su annualita' dovute dallo Stato, dalle Province, dai Comuni, dai consorzi e da altri enti pubblici, in base a regolari deleghe;
  • d)sottoscrizione di titoli obbligazionari all'atto dell'emissione;
  • e)riporti e anticipazioni su titoli di Stato, titoli obbligazionari, nonche' sconti di buoni ordinari del Tesoro. Il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, sentito il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, fissera' annualmente i criteri di massima ai quali dovranno uniformarsi gli Istituti di cui alla presente legge, i tipi di operazione, che potranno avere durata superiore a quanto disposto nel successivo articolo 16, e gli importi massimi, anche precedenti quello di cui all'art. 5 della legge 22 giugno 1950, n. 445. ((Detti istituti possono delegare ad enti specializzati le operazioni di finanziamento a favore di medie e piccole imprese industriali per l'acquisto di macchinari e di attrezzature. Tali operazioni potranno aver luogo mediante vendita, diretta del macchinario, da parte dell'ente delegato, a pagamento differito, o rateale assistita da patto di riservato dominio)). ((Alle operazioni effettuate con le modalita' previste dal comma, precedente sono applicabili le stesse agevolazioni tributarie stabilite per le operazioni che gli istituti predetti compiono direttamente in attuazione della presente legge)).

Testo in vigore dal 13 febbraio 1957 al 19 febbraio 1981

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 13 febbraio 1957

Confronto con la versione in vigore dal 5 maggio 1953 al 13 febbraio 1957. 82 parole aggiunte.

… anche precedenti quello di cui all'art. 5 della legge 22 giugno 1950, n. 445. aggiunto: Detti istituti possono delegare ad enti specializzati le operazioni di finanziamento a favore di medie e piccole imprese industriali per l'acquisto di macchinari e di attrezzature. Tali operazioni potranno aver luogo mediante vendita, diretta del macchinario, da parte dell'ente delegato, a pagamento differito, o rateale assistita da patto di riservato dominio. Alle operazioni effettuate con le modalita' previste dal comma, precedente sono applicabili le stesse agevolazioni tributarie stabilite per le operazioni che gli istituti predetti compiono direttamente in attuazione della presente legge.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1953-04-11;298~art14 · fonte del testo