Provvedimento abrogato dal d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
Abrogato dal 1 gennaio 1994
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
Abrogato dal 1 gennaio 1994
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3 versioni dal 1953
Confronto con la versione in vigore dal 19 febbraio 1981 al 1 gennaio 1994. 139 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Salva la diversa determinazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio di cui al terzo comma dell'articolo 14, la durata massima delle singole operazioni non puo' superare: per i mutui, i dieci anni; per le sovvenzioni e gli sconti cambiari, i cinque anni; per le aperture di credito, i tre anni. E' inibito comunque l'esercizio del credito per durata inferiore ad un anno. Gli istituti di cui al presente capo possono, previa autorizzazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, concorrere alla costituzione di societa' finanziarie aventi per fine di promuovere lo sviluppo di imprese, operanti su territori di competenza degli istituti stessi, appartenenti a tutti i settori dell'industria, ivi comprese la produzione e distribuzione di energia; del commercio, dei trasporti e comunicazioni e dei servizi, nonche' sottoscrivere eventuali aumenti di capitale delle societa' medesime.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1953-04-11;298~art16 · fonte del testo