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((Salva la diversa determinazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio di cui al terzo comma dell'articolo 14, la durata massima delle singole operazioni non puo' superare: per i mutui, i dieci anni; per le sovvenzioni e gli sconti cambiari, i cinque anni; per le aperture di credito, i tre anni. E' inibito comunque l'esercizio del credito per durata inferiore ad un anno. Gli istituti di cui al presente capo possono, previa autorizzazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, concorrere alla costituzione di societa' finanziarie aventi per fine di promuovere lo sviluppo di imprese, operanti su territori di competenza degli istituti stessi, appartenenti a tutti i settori dell'industria, ivi comprese la produzione e distribuzione di energia; del commercio, dei trasporti e comunicazioni e dei servizi, nonche' sottoscrivere eventuali aumenti di capitale delle societa' medesime)).

Testo in vigore dal 19 febbraio 1981 al 1 gennaio 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 febbraio 1981

Confronto con la versione in vigore dal 5 maggio 1953 al 19 febbraio 1981. 59 parole tolte, 41 parole aggiunte.

tolto: Salvoaggiunto: Salva la diversa determinazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio di cui al tolto: secondo comma dell'art. aggiunto: terzo comma dell'articolo 14, la durata massima delle singole operazioni non puo' superare: per i mutui, … sconti cambiari, i cinque anni; per le aperture di credito, i tre anni. E' tolto: ambito aggiunto: inibito comunque l'esercizio del credito per durata inferiore ad un anno. Gli tolto: Istituti di che aggiunto: istituti di cui al presente capo possono, previa autorizzazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, concorrere alla costituzione di societa' finanziarie aventi tolto: sede nelle rispettive zone di competenza territoriale e per fine di promuovere lo sviluppo tolto: dell'industria nei territori medesimi aggiunto: di imprese, operanti su territori di competenza degli istituti stessi, appartenenti a tutti i settori dell'industria, ivi comprese la produzione e distribuzione di energia; del commercio, dei trasporti e comunicazioni e dei servizi, nonche' sottoscrivere eventuali aumenti di capitale delle societa' medesimetolto: . Le somme da impiegarsi nelle operazioni di cui al comma precedente non possono globalmente in alcun momento superare la misura del 10 per cento del rispettivo fondo di dotazione e fondo speciale, quali risultano ogni anno dal bilancio approvato.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1953-04-11;298~art16 · fonte del testo