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In caso di liquidazione degli Istituti di cui al presente capo, l'eventuale residuo dei fondi speciali di che all'art. 12, sara' attribuito pro quota agli enti conferenti mentre la rimanenza dei fondi di dotazione sara' ripartita pro quota tra i partecipanti.

Testo in vigore dal 5 maggio 1953 al 1 gennaio 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1953-04-11;298~art18 · fonte del testo