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La Cassa per il Mezzogiorno, per il miglior raggiungimento delle sue finalita' istituzionali in materia di finanziamenti industriali, e' autorizzata ad utilizzare i crediti per interessi ad essa trasferiti ai sensi dei comma a) dell'art. 11 della legge 10 agosto 1950, numero 646, nonche' altre somme a dette finalita' destinate per decisione del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, nella misura che sara' fissata dal Comitato stesso, per partecipare:

  • a)agli aumenti del fondo di dotazione dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale e di quello dell'istituto regionale per i finanziamenti alle medie e piccole industrie in Sicilia, nonche' alla costituzione e agli aumenti del fondo di dotazione del Credito industriale sardo;
  • b)alla costituzione presso gli istituti predetti dei fondi speciali di cui all'art. 12.

Testo in vigore dal 5 maggio 1953 al 1 gennaio 1994

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1953-04-11;298~art19 · fonte del testo