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La Cassa per il Mezzogiorno e' autorizzata a prestare agli Istituti di cui al presente capo somme provenienti da prestiti esteri che essa abbia contratto, affinche' siano utilizzate in operazioni di finanziamento aventi i requisiti e le caratteristiche di quelle che la Cassa dovrebbe compiere direttamente in relazione alla natura e alle finalita' dei prestiti stessi. La Cassa e' ugualmente autorizzata ad affidare ai predetti Istituti la esecuzione per suo conto di operazioni di finanziamento, sempre a valere sul ricavato dei prestiti esteri da essa contratti.

Testo in vigore dal 5 maggio 1953 al 1 gennaio 1994

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1953-04-11;298~art21 · fonte del testo