Art. 1 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 12 LUGLIO 1988, N. 270
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 marzo 1987 al 31 luglio 1988. Leggi il testo vigente →
La presente legge si applica al personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, soggetto alla disciplina del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e successive modifiche ed integrazioni. Al predetto personale possono essere assegnate soltanto qualifiche previste dalle allegate tabelle, secondo le note esplicative ed i criteri stabiliti, dalle stesse.1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
1La Corte Costituzionale con sentenza 26 febbraio-5 marzo 1987, n. 72 (in G.U. 1a s.s. 11/03/1987, n. 11) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 1› febbraio 1978, n. 30 (Tabelle nazionali delle qualifiche del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto) nella parte in cui le note nn. 18 e 22 (in calce alle tabelle delle qualifiche) non prevedono il nuovo inquadramento quale operaio tecnico (livello 6›) dell'operaio provetto promosso per anzianita', limitatamente agli agenti che fossero stati direttamente inquadrati - in epoca anteriore al 1› gennaio 1978 - nella qualifica senza aver potuto partecipare, per responsabilita' riferita da giudicato esclusivamente al datore di lavoro, a prova d'esame tecnico-professionale per il conseguimento della qualifica stessa.
Testo in vigore dal 12 marzo 1987 al 31 luglio 1988
