Tabelle nazionali delle qualifiche del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto

Art. 9 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 12 LUGLIO 1988, N. 270

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 12 luglio 1988, n. 270

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La L. 12 luglio 1988, n. 270 ha disposto (con l'art. 1 comma 1) che "A partire dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la legge 1 febbraio 1978, n. 30, recante le tabelle nazionali delle qualifiche del personale addetto ai servizi pubblici di trasporto, e' abrogata e la disciplina della materia e' rimessa alla contrattazione nazionale di categoria".

Testo vigente dal 31 luglio 1988

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Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 luglio 1988

Confronto con la versione in vigore dal 11 febbraio 1978 al 31 luglio 1988. 242 parole tolte.

tolto: Fermo restando quanto disposto dalle note esplicative alle tabelle di inquadramento, i regolamenti aziendali per gli avanzamenti e le promozioni, in atto alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli che saranno successivamente stabiliti, previsti dall'articolo 15 del regolamento allegato A) al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, devono uniformarsi ai seguenti principi e criteri generali: anzianita' congiunta al non demerito; merito comparativo congiunto all'anzianita'; concorso o prova selettiva e/o attitudinale. In ogni caso, le promozioni e gli avanzamenti verranno effettuati nei limiti del quantitativo di personale determinato in organico per ciascuna qualifica o gruppo di qualifiche dall'ente competente ai sensi del quinto comma dell'articolo 4. Si procedera' esclusivamente mediante concorso o prova selettiva e/o attitudinale per l'accesso a qualifica di livello superiore o di pari livello che comporti un mutamento sostanziale di mansioni o un cambiamento del settore di inquadramento, nonche' in tutti i casi nei quali il concorso o la prova selettiva e/o attitudinale siano stabiliti nelle note esplicative di cui alle allegate tabelle e comunque, anche in sede di prima applicazione, per l'accesso al livello 3 e, per le aziende di tipo A, per l'accesso anche al livello 2. Parimenti dovranno essere effettuati concorsi o prove selettive e/o attitudinali per l'accesso a qualifiche di pari livello o di livello superiore che comportino per il personale viaggiante mansioni di graduato e per il personale operaio compiti e responsabilita' di comando di uomini.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 12 luglio 1988, n. 270

    La L. 12 luglio 1988, n. 270 ha disposto (con l'art. 1 comma 1) che "A partire dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la legge 1 febbraio 1978, n. 30, recante le tabelle nazionali delle qualifiche del personale addetto ai servizi pubblici di trasporto, e' abrogata e la disciplina della materia e' rimessa alla contrattazione nazionale di categoria".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1978-02-01;30~art9 · fonte del testo