Tabelle nazionali delle qualifiche del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto

Art. 10 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 12 LUGLIO 1988, N. 270

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 febbraio 1978 al 31 luglio 1988. Leggi il testo vigente →

I miglioramenti economici, derivanti dalle allegate tabelle delle qualifiche, assorbono, fino a concorrenza, i trattamenti aziendali eccedenti le retribuzioni minime conglobate, riferiti ai valori delle singole qualifiche previste dalla legge 6 agosto 1954, n. 858, e successive modificazioni ed integrazioni, consistenti nell'attribuzione di retribuzioni corrispondenti a classi superiori rispetto al livello di qualifica rivestita, ivi comprese le differenze di retribuzione anche in quota, i compensi e le indennita' di qualifica assegnate in riconoscimento di un superiore livello, nonche' tutti gli assegni "ad personam" con qualsiasi modalita' attribuiti aziendalmente in sede di applicazione della citata legge n. 858. Le eventuali eccedenze, risultanti dopo aver operato tali assorbimenti, sono mantenute "ad personam".

Testo in vigore dal 11 febbraio 1978 al 31 luglio 1988

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1978-02-01;30~art10 · fonte del testo