Tabelle nazionali delle qualifiche del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto

Art. 11 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 12 LUGLIO 1988, N. 270

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Ai fini dell'attribuzione delle competenze accessorie espresse in misura percentuale sono adottati i seguenti criteri:

  • a)qualora competenze accessorie siano attribuite in entita' percentuale uguale per tutti gli agenti o per gli agenti appartenenti ad una stessa carriera, le percentuali restano immutate;
  • b)qualora competenze accessorie siano attribuite in entita' percentuale differenziata, alla nuova qualifica risultante dalla unificazione di piu' qualifiche previste dalla legge 6 agosto 1954, n. 858, e successive modifiche ed integrazioni, e' attribuita la percentuale minima tra quelle previste per le qualifiche unificate appartenenti ad una stessa carriera;
  • c)qualora una qualifica gia' prevista dalla legge 6 agosto 1954, n. 858, venga inquadrata in un livello che, nel ruolo di appartenenza, non contempli qualifiche cui siano attribuite competenze accessorie percentualizzate, viene assegnata la entita' percentuale risultante dal rapporto tra il valore della competenza accessoria gia' attribuita e la retribuzione minima conglobata prevista per il nuovo livello;
  • d)qualora competenze accessorie siano riconosciute a tutto o a parte del personale in entita' percentuale riferita alla retribuzione corrispondente ad una qualifica o classe prevista dalla legge 6 agosto 1954, n. 858, viene assegnata l'entita' percentuale risultante dal rapporto tra il valore della competenza accessoria gia' attribuita e la retribuzione minima conglobata prevista per la stessa qualifica nel nuovo livello di inquadramento.

Testo in vigore dal 11 febbraio 1978 al 31 luglio 1988

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urn:nir:stato:legge:1978-02-01;30~art11 · fonte del testo