Art. 2 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 12 LUGLIO 1988, N. 270
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Sono abrogate le norme di cui alla legge 6 agosto 1954, n. 858, e successive modifiche ed integrazioni. Tali norme sono integralmente sostituite da quelle contenute nella presente legge e nelle allegate tabelle delle qualifiche e relative note esplicative. Le norme regolamentari e le clausole contrattuali in contrasto con la presente legge sono nulle di diritto.
Testo in vigore dal 11 febbraio 1978 al 31 luglio 1988
