Art. 7 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 12 LUGLIO 1988, N. 270
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Ogni azienda, entro trenta giorni dalla data in cui la tabella nazionale e' divenuta definitiva per il proprio personale, comunica al personale stesso la qualifica a ciascuno attribuita. Entro i successivi trenta giorni, l'azienda pubblica mediante ordine di servizio la tabella delle qualifiche attribuite a tutto il personale dall'azienda stessa. Resta salva la facolta' degli interessati di adire la magistratura ordinaria o amministrativa competente, ai sensi dell'articolo 10 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148:
Testo in vigore dal 11 febbraio 1978 al 31 luglio 1988
