Art. 9 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 12 LUGLIO 1988, N. 270
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 febbraio 1978 al 31 luglio 1988. Leggi il testo vigente →
Fermo restando quanto disposto dalle note esplicative alle tabelle di inquadramento, i regolamenti aziendali per gli avanzamenti e le promozioni, in atto alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli che saranno successivamente stabiliti, previsti dall'articolo 15 del regolamento allegato A) al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, devono uniformarsi ai seguenti principi e criteri generali: anzianita' congiunta al non demerito; merito comparativo congiunto all'anzianita'; concorso o prova selettiva e/o attitudinale. In ogni caso, le promozioni e gli avanzamenti verranno effettuati nei limiti del quantitativo di personale determinato in organico per ciascuna qualifica o gruppo di qualifiche dall'ente competente ai sensi del quinto comma dell'articolo 4. Si procedera' esclusivamente mediante concorso o prova selettiva e/o attitudinale per l'accesso a qualifica di livello superiore o di pari livello che comporti un mutamento sostanziale di mansioni o un cambiamento del settore di inquadramento, nonche' in tutti i casi nei quali il concorso o la prova selettiva e/o attitudinale siano stabiliti nelle note esplicative di cui alle allegate tabelle e comunque, anche in sede di prima applicazione, per l'accesso al livello 3 e, per le aziende di tipo A, per l'accesso anche al livello 2. Parimenti dovranno essere effettuati concorsi o prove selettive e/o attitudinali per l'accesso a qualifiche di pari livello o di livello superiore che comportino per il personale viaggiante mansioni di graduato e per il personale operaio compiti e responsabilita' di comando di uomini.
Testo in vigore dal 11 febbraio 1978 al 31 luglio 1988
