[1]Norme per l'esecuzione dei collaudi.
[2]Il collaudo deve essere eseguito in conformita' delle norme e delle prescrizioni stabilite per la collaudazione delle opere statali con la compilazione del verbale di visita dei lavori, della relazione del collaudo, del certificato di collaudo e della relazione sulle riserve e questioni sorte durante l'esecuzione dei lavori.
Testo vigente dal 2 aprile 1957
