[1]Norme per l'esecuzione dei collaudi.

[2]Il collaudo deve essere eseguito in conformita' delle norme e delle prescrizioni stabilite per la collaudazione delle opere statali con la compilazione del verbale di visita dei lavori, della relazione del collaudo, del certificato di collaudo e della relazione sulle riserve e questioni sorte durante l'esecuzione dei lavori.

Testo vigente dal 2 aprile 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-03-12;146~art26 · fonte del testo