[1]Onorari per soli collaudi.

[2]Per il professionista incaricato del solo collaudo di opere progettate, dirette e liquidate da altri, l'onorario e' regolato dalla tabella C, applicando le percentuali della prima o della seconda colonna secondo che si tratti della pura e semplice collaudazione delle opere con l'esame e il parere sugli atti contabili della gestione e sulle riserve, ovvero della collaudazione predetta e del riparto della spesa, a carico di vari condomini coutenti, ecc., in proporzione delle quote di proprieta' o carature a termine delle disposizioni vigenti. Le percentuali stabilite per il collaudo debbono essere applicate anche sull'importo delle riserve discusse indipendentemente dal loro accoglimento.

Testo vigente dal 2 aprile 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-03-12;146~art25 · fonte del testo