[1]Consulenza di altri professionisti.

[2]Quando con il consenso del committente o per specifica competenza (esempio calcolo cementi armati), si ritenga necessario di ricorrere all'opera ed al consiglio di altri professionisti, questi hanno diritto al loro compenso indipendentemente dalle competenze del professionista incaricato (articoli 11 e 18).

Testo vigente dal 2 aprile 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-03-12;146~art27 · fonte del testo