Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1957
Confronto con la versione in vigore dal 10 agosto 1957 al 16 dicembre 2010. 183 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Quando le prestazioni del professionista non seguono lo sviluppo completo dell'opera, ma si limitano solo ad alcune funzioni parziali, alle quali fu limitato l'incarico originario, la valutazione dei compensi a percentuale e' fatta sulla base delle aliquote specificate nella tabella B. Qualora pero' l'opera del professionista si limiti alla sola assistenza al collaudo od alla sola liquidazione dell'opera, ovvero anche ad entrambe queste operazioni, dette aliquote sono aumentate del 50 per cento. Nel caso di incarico parziale originario le dette aliquote o percentuali vanno computate in base all'importo consultivo lordo dell'opera corrispondente, o, in mancanza, al suo attendibile preventivo. Nel caso di sospensione dell'incarico, il compenso si valuta applicando le corrispondenti aliquote o percentuali al consuntivo della parte di opera eseguita ed al preventivo della parte di opera progettata e non eseguita, facendone il cumulo, tenuto conto dei coefficienti di maggiorazione, come e' detto sopra. In ogni caso sono da computarsi a parte gli eventuali compensi e vacazione per le prestazioni di cui all'articolo 13, il rimborso delle spese di cui agli articoli 11 e 12, e degli oneri di cui all'art. 26.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1957-07-19;679~art27 · fonte del testo