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I compensi previsti per inventari o consegne di impianti industriali, di impianti piloti, laboratori, ecc., presuppongono, come ordinariamente avviene in pratica, che l'inventario o la consegna vengano redatti sulla scorta di precedenti consegne. Quando invece esse siano da impostarsi ex novo, i compensi di cui sopra sono suscettibili dell'aumento del 30 per cento, salvo eventuali compensi da valutarsi a discrezione, per ricerche di titoli relativi.

Testo in vigore dal 10 agosto 1957 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1957-07-19;679~art43 · fonte del testo