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La liquidazione delle parcelle riferentesi alle perizie sintetiche e' fatta in base alla allegata tabella D. Per le perizie sommarie le suddette aliquote vengono dimezzate, per le analitiche raddoppiate, Per importi di stima inferiori a lire 250.000 gli onorari vengono stabiliti a discrezione.

Testo in vigore dal 10 agosto 1957 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1957-07-19;679~art46 · fonte del testo