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Per l'accertamento dei danni, computi per la valutazione, trattative con l'assicuratore o enti per l'accordo, la sopra riportata tabella viene applicata integralmente. Per accertamenti di danni e loro valutazione la tariffa sopra riportata e' applicata con riduzione del 50 per cento. Per perizie giudiziarie o stragiudiziali per accertamento di danni e causali di essi, la tariffa sopra riportata e' applicata integralmente.

Testo in vigore dal 10 agosto 1957 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1957-07-19;679~art48 · fonte del testo