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Le tasse di ammissione agli esami per il conseguimento delle abilitazioni riguardanti la navigazione da diporto di cui agli articoli 402, 403 e 404 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, da corrispondersi dai proprietari delle navi da diporto a vela con o senza motore ausiliario e dai soci delle associazioni nautiche autorizzate a norma dei citati articoli, sono stabilite nella misura di lire 10.000 (diecimila).

Testo in vigore dal 29 marzo 1956 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1956-02-25;147~art3 · fonte del testo