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Per conseguire i gradi minori di macchina e le qualifiche di macchina nella Marina mercantile, si pagheranno le seguenti tasse di concessioni governative:
- a)lire 60 per la patente di motorista navale di 1ª classe (art. 11 della legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1320);
- b)lire 40 per la patente di motorista navale di 2classe (art. 12 della legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1320);
- c)lire 30 per la qualifica di motorista abilitato (art. 15 della legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1320);
- d)lire 25 per la qualifica di marinaio motorista (art. 16 della legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1320);
- e)lire 25 per la qualifica di fuochista autorizzato alla condotta di apparati motori di forza fino ai 150 cavalli indicati (art. 69 del Codice per la marina mercantile);
- f)lire 20 per la qualifica di conduttore motorista (art. 17 della legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1320);
- g)lire 20 per l'autorizzazione a condurre macchine di rimorchiatori e di galleggianti di qualunque natura nell'interno dei porti (art. 930 regolamento marittimo);
- h)lire 15 per l'autorizzazione alla condotta di caldaie a vapore sistemate sui velieri (art. 930 regolamento marittimo).
Testo in vigore dal 20 febbraio 1941 al 16 dicembre 2009
