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[1]Il mancato pagamento delle tasse di concessioni governative di cui ai precedenti articoli, e' punito con la pena pecuniaria dal minimo pari al doppio della tassa non corrisposta fino al quadruplo della tassa medesima ai sensi dell'art. 9 della legge tributaria sulle concessioni governative 30 dicembre 1923-II, n. 3279, modificato dall'art. 1 del R. decreto 26 marzo 1936-XIV, n. 1418.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 23 gennaio 1941-XIX
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]MUSSOLINI - HOST VENTURI - DI REVEL - GRANDI
[6]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 20 febbraio 1941 al 16 dicembre 2009
