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((Lo scarico delle bollette di temporanea importazione per ogni cento chilogrammi di cacao in grani, non torrefatto avverra' nella seguente misura: chilogrammi quaranta di burro di cacao; chilogrammi quaranta di polvere di cacao con contenuto di burro inferiore all'1 per cento, soggetti, in caso di mancata riesportazione, alla imposta di consumo corrispondente; chilogrammi tredici di bucce e pellicole; chilogrammi sette per perdite, terriccio, semiguasti o calo peso di torrefazione)).

Testo in vigore dal 5 novembre 1969 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 5 novembre 1969

Confronto con la versione in vigore dal 19 giugno 1954 al 5 novembre 1969. 9 parole tolte, 3 parole aggiunte.

Lo scarico delle bollette di temporanea importazione per ogni cento chilogrammi di cacao in graniaggiunto: , non torrefatto avverra' nella seguente misura: chilogrammi quaranta di burro di cacao; chilogrammi … con contenuto di burro inferiore all'1 per cento, soggetti, in caso di mancata riesportazione, tolto: all'imposta aggiunto: alla imposta di consumo corrispondente tolto: a chilogrammi trentadue di cacao in grani; chilogrammi tredici di bucce e pellicole; chilogrammi sette per perdite, terriccio, semiguasti tolto: e aggiunto: o calo peso di torrefazione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1954-05-25;291~art2 · fonte del testo