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Le disposizioni di cui al precedente art. 2 si applicano, a richiesta delle ditte importatrici, anche per lo scarico delle bollette di temporanea importazione di cacao in grani gia' emesse, alla data di entrata in vigore della presente legge, in base alla concessione prevista dal regio decreto-legge 7 giugno 1928, n. 1356.

Testo in vigore dal 19 giugno 1954 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1954-05-25;291~art3 · fonte del testo