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Per i buoni ordinari del Tesoro scaduti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, la prescrizione si compie con il decorso di dieci anni a partire dal giorno dell'entrata in vigore della legge stessa, purche', a norma della legge 4 aprile 1856, n. 1560, non vengano ad estinguersi prima di tale termine.

Testo in vigore dal 24 febbraio 1967 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-02-04;26~art2 · fonte del testo