L'avocazione prevista dal decreto legislativo 28 aprile 1947, n. 330, si applica ai profitti eccezionali di contingenza conseguiti nel periodo 1 gennaio 1939 31 dicembre 1948. Nei casi in cui i profitti eccezionali di contingenza traggano origine da attivita' ed operazioni implicanti comunque violazione delle leggi o dei regolamenti, essi, indipendentemente dall'eventuale esercizio dell'azione penale, sono soggetti ad avocazione anche se conseguiti dopo il 31 dicembre 1948. Sono del pari soggetti ad avocazione, anche se conseguiti dopo il 31 dicembre 1948, i profitti eccezionali di contingenza indicati nell'art. 3 del decreto legislativo 28 aprile 1947, n. 330.

Testo vigente dal 27 dicembre 1948

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urn:nir:stato:legge:1948-12-23;1451~art1 · fonte del testo