L'azione della Finanza per l'accertamento dei profitti eccezionali indicati nel primo comma dell'art. 1 si prescrive col 31 dicembre 1951. Per l'accertamento dei profitti eccezionali indicati nel secondo e terzo comma dell'art. 1, l'azione della Finanza si prescrive nel termine stabilito, per l'accertamento dei redditi di ricchezza mobile, nel primo comma dell'art. 9 della legge 8 giugno 1936, n. 1231.

Testo vigente dal 27 dicembre 1948

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urn:nir:stato:legge:1948-12-23;1451~art2 · fonte del testo