[1]Comunicazioni per la valutazione e stima di ricavi, compensi, redditi, volume d'affari e valore della produzione (articolo 1, comma 635, legge 23 dicembre 2014, n. 190)
[2]1. Per le medesime finalita' di cui all'articolo 112 l'Agenzia delle entrate mette, altresi', a disposizione del contribuente ovvero del suo intermediario gli elementi e le informazioni utili a quest'ultimo per una valutazione in ordine ai ricavi, compensi, redditi, volume d'affari e valore della produzione nonche' relativi alla stima dei predetti elementi, anche in relazione ai beni acquisiti o posseduti.
Testo vigente dal 6 agosto 2026
