[1]Comunicazioni per la valutazione e stima di ricavi, compensi, redditi, volume d'affari e valore della produzione (articolo 1, comma 635, legge 23 dicembre 2014, n. 190)

[2]1. Per le medesime finalita' di cui all'articolo 112 l'Agenzia delle entrate mette, altresi', a disposizione del contribuente ovvero del suo intermediario gli elementi e le informazioni utili a quest'ultimo per una valutazione in ordine ai ricavi, compensi, redditi, volume d'affari e valore della produzione nonche' relativi alla stima dei predetti elementi, anche in relazione ai beni acquisiti o posseduti.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-08-05;141~art113 · fonte su Normattiva