[1]Dichiarazione dei redditi precompilata (articolo 1 decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175)
[2]1. L'Agenzia delle entrate, utilizzando le informazioni disponibili in anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni di cui all'articolo 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, rende disponibile telematicamente, entro il 30 aprile di ciascun anno, ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 51 e 52, comma 1, lettere a), c), d), e), i), con esclusione delle indennita' percepite dai membri del Parlamento europeo, n) e o), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente, che puo' essere accettata o modificata. 2. A decorrere dal 2024, in via sperimentale, utilizzando le informazioni e i dati indicati al comma 1, l'Agenzia delle entrate rende disponibile telematicamente, entro il 30 aprile di ciascun anno, la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente anche alle persone fisiche titolari di redditi differenti da quelli indicati al medesimo comma 1. A decorrere dal 2026 la dichiarazione precompilata di cui al presente comma viene resa disponibile telematicamente entro il 20 maggio di ciascun anno. Con riferimento agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 69. 3. L'Agenzia delle entrate, mediante un'apposita unita' di monitoraggio, riceve e gestisce i dati dei flussi informativi utili per la predisposizione della dichiarazione precompilata verificandone la completezza, la qualita' e la tempestivita' della trasmissione, anche con l'obiettivo di realizzare progressivamente un sistema di precompilazione di tutti i dati della dichiarazione di cui al comma 1. 4. La dichiarazione precompilata di cui ai commi 1 e 2 e' resa disponibile direttamente al contribuente, mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate o, conferendo apposita delega, tramite il proprio sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale ovvero tramite un centro di assistenza fiscale di cui all'articolo 78, comma 1, lettere d), e) ed f), o un iscritto nell'albo dei consulenti del lavoro o in quello dei dottori commercialisti e degli esperti contabili abilitati allo svolgimento dell'assistenza fiscale. A decorrere dal 2025, la dichiarazione precompilata di cui al comma 2 e' resa disponibile, conferendo apposita delega, anche tramite uno degli altri soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Per lo svolgimento dell'attivita' di assistenza fiscale, per quanto non previsto dagli articoli da 67 a 70, si applicano le disposizioni previste dal titolo III, capo III della presente parte e dal relativo decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, nonche' dall'articolo 84. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita l'Autorita' Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le modalita' tecniche per consentire al contribuente o agli altri soggetti autorizzati di accedere alla dichiarazione precompilata resa disponibile in via telematica dall'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono altresi' individuati eventuali sistemi alternativi per rendere disponibile al contribuente la propria dichiarazione precompilata. 5. In via sperimentale, l'Agenzia delle entrate rende disponibili al contribuente, in modo analitico, le informazioni in proprio possesso, che possono essere confermate o modificate. A decorrere dal 2024 tali informazioni sono accessibili direttamente dai contribuenti titolari dei redditi di cui al comma 1 in un'apposita area riservata del sito internet della predetta Agenzia, mediante un percorso semplificato e guidato. I dati confermati o modificati vengono riportati in via automatica nella dichiarazione dei redditi, che il contribuente puo' presentare direttamente in via telematica. Progressivamente, negli anni successivi, le informazioni in possesso dell'amministrazione finanziaria sono rese disponibili anche per il tramite dei soggetti delegati di cui al comma 4, che possono confermarli o modificarli ai fini della presentazione della dichiarazione dei redditi. Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 4, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le modalita' tecniche per consentire al contribuente, a decorrere dal 2024, e ai soggetti di cui al comma 4, negli anni successivi, di accedere ai dati da confermare o modificare. 6. Resta ferma la possibilita' di presentare la dichiarazione dei redditi autonomamente compilata con le modalita' ordinarie. In caso di presentazione della dichiarazione dei redditi con le modalita' di cui all'articolo 13 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, ad un centro di assistenza fiscale o a un professionista di cui al comma 4, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 69, commi 3 e 4, e 70.
Testo vigente dal 6 agosto 2026
