Determinazione del fatturato consolidato nell'ambito della procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata (articolo 1-bis, commi da 3 a 13, decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96) 1. Ai fini della determinazione del fatturato consolidato del gruppo multinazionale cui appartengono i soggetti di cui all'articolo 140, comma 1, si considera il valore piu' elevato delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi indicate nel bilancio consolidato relativo all'esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione dell'istanza e ai due esercizi anteriori. 2. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da parte dei soggetti di cui all'articolo 140, comma 1, si considera il valore piu' elevato delle medesime cessioni di beni e prestazioni di servizi indicate nel bilancio relativo all'esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione dell'istanza e ai due esercizi anteriori. Ai medesimi fini si tiene conto anche delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate dai soggetti, residenti o non residenti, che si trovino, nei confronti delle societa' e degli enti di cui all'articolo 140, comma 1, nelle condizioni di cui all'articolo 119, comma 8, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117. 3. Qualora in sede di interlocuzione con l'Agenzia delle entrate sia constatata la sussistenza di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, per i periodi d'imposta per i quali sono scaduti i termini di presentazione delle dichiarazioni, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate invia al contribuente un invito ai sensi dell'articolo 349, comma 1, al fine di definire, in contraddittorio con il contribuente, i debiti tributari della stabile organizzazione. 4. Per l'applicazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 140, comma 1, che estinguono i debiti tributari della stabile organizzazione, relativi ai periodi d'imposta per i quali sono scaduti i termini di presentazione delle dichiarazioni, versando le somme dovute in base all'accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 353, comma 1, resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 69-viciester del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173. 5. Il reato di cui all'articolo 77 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, non e' punibile se i debiti tributari della stabile organizzazione nel territorio dello Stato, relativi ai periodi d'imposta per i quali sono scaduti i termini di presentazione delle dichiarazioni, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono estinti nei termini di cui al comma 4 del presente articolo. 6. In caso di mancata sottoscrizione dell'accertamento per adesione ovvero di omesso o parziale versamento delle somme dovute, non si producono gli effetti di cui al comma 5. In relazione ai periodi d'imposta e ai tributi oggetto dell'invito di cui al comma 3, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di notificazione dell'invito o di redazione dell'atto di adesione, accerta le imposte e gli interessi dovuti e irroga le sanzioni nella misura ordinaria. La disposizione di cui al presente comma si applica anche in deroga ai termini di cui all'articolo 293. 7. Entro trenta giorni dalla data di esecuzione dei versamenti di cui al comma 4, l'Agenzia delle entrate comunica all'Autorita' giudiziaria competente l'avvenuta definizione dei debiti tributari della stabile organizzazione ai fini di quanto previsto al comma 5. 8. I soggetti di cui all'articolo 140, comma 1, nei cui confronti e' stata constatata l'esistenza di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato e che hanno estinto i debiti tributari della stessa con le modalita' di cui al comma 4, a prescindere dall'ammontare del volume d'affari o dei ricavi della stabile organizzazione, possono accedere al regime dell'adempimento collaborativo al ricorrere degli altri requisiti previsti dal titolo I, capo II, sezione VI della presente parte II. 9. Non possono avvalersi delle previsioni del presente articolo le societa' e gli enti di cui all'articolo 140, comma 1, che abbiano avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni e verifiche, dell'inizio di qualunque attivita' di controllo amministrativo o dell'avvio di procedimenti penali, relativi all'ambito di applicazione dell'istanza di cui al medesimo articolo 140, comma 1. La preclusione opera anche nelle ipotesi in cui la formale conoscenza delle circostanze di cui al primo periodo e' stata acquisita dai soggetti che svolgono le funzioni di supporto di cui al medesimo articolo 140, comma 1. 10. Resta ferma la facolta' di richiedere all'amministrazione finanziaria la valutazione preventiva della sussistenza o meno dei requisiti che configurano una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 115, comma 1, lettera c). 11. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalita' di attuazione degli articoli della presente sezione.
Testo vigente dal 6 agosto 2026
