[1]Adempimenti successivi (articolo 8 decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218)

[2]1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione e' eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di cui all'articolo 352. 2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i cinquantamila euro. L'importo della prima rata e' versato entro il termine indicato nel comma 1. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. 3. Per il versamento delle somme dovute a seguito di un accertamento con adesione conseguente alla definizione di atti di recupero non e' possibile avvalersi della rateazione e della compensazione prevista dall'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33. 4. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, verificato l'avvenuto pagamento, rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione. 5. Per le modalita' di versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni di cui all'articolo 361 In caso di inadempimento nei pagamenti rateali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 96 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33.

Testo vigente dal 6 agosto 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-08-05;141~art353 · fonte su Normattiva