[1]Accordi preventivi per le imprese con attivita' internazionale (articolo 31-ter decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)
[2]1. Le imprese con attivita' internazionale hanno accesso ad una procedura finalizzata alla stipula di accordi preventivi, con principale riferimento ai seguenti ambiti:
- a)preventiva definizione in contraddittorio dei metodi di calcolo del prezzo di libera concorrenza delle operazioni di cui all'articolo 119, comma 8, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, e dei valori di uscita o di ingresso in caso di trasferimento della residenza, rispettivamente, ai sensi degli articoli 193 e 192 del medesimo testo unico. Le imprese che aderiscono al regime dell'adempimento collaborativo hanno accesso alla procedura di cui al primo periodo anche al fine della preventiva definizione in contraddittorio dei metodi di calcolo del valore normale delle operazioni di cui all'articolo 119, comma 11, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117;
- b)applicazione ad un caso concreto di norme, anche di origine convenzionale, concernenti l'attribuzione di utili e perdite alla stabile organizzazione in un altro Stato di un'impresa o un ente residente ovvero alla stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente;
- c)valutazione preventiva della sussistenza o meno dei requisiti che configurano una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato, tenuti presenti i criteri previsti dall'articolo 183 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, nonche' dalle vigenti Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia;
- d)applicazione ad un caso concreto di norme, anche di origine convenzionale, concernenti l'erogazione o la percezione di dividendi, interessi e royalties e altri componenti reddituali a o da soggetti non residenti. 2. Gli accordi di cui al comma 1, qualora non conseguano ad altri accordi conclusi con le Autorita' competenti di Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli previste dagli accordi o dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, vincolano le parti per il periodo d'imposta nel corso del quale sono stipulati e per i quattro periodi d'imposta successivi, salvi mutamenti delle circostanze di fatto o di diritto rilevanti ai fini degli accordi sottoscritti e risultanti dagli stessi. Qualora le circostanze di fatto e di diritto alla base dell'accordo ricorrano per uno o piu' dei periodi di imposta precedenti alla stipulazione e per i quali i termini previsti dall'articolo 293 non sono ancora scaduti e a condizione che non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita' amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza, e' concessa al contribuente la facolta' di far valere retroattivamente l'accordo stesso, provvedendo, ove si renda a tal fine necessario rettificare il comportamento adottato, all'effettuazione del ravvedimento operoso ovvero alla presentazione della dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, senza l'applicazione, in entrambi i casi, delle relative sanzioni. 3. Gli accordi di cui al comma 1, qualora conseguano ad altri accordi conclusi con le Autorita' competenti di Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli previste dagli accordi o convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, vincolano le parti, secondo quanto convenuto con dette Autorita', a decorrere da periodi di imposta precedenti alla data di sottoscrizione dell'accordo purche' non anteriori al periodo d'imposta in corso alla data di presentazione della relativa istanza da parte del contribuente. E' concessa al contribuente la facolta' di far retroagire gli effetti di tali accordi anche a periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data di presentazione della relativa istanza e per i quali i termini previsti dall'articolo 293 non sono ancora scaduti, a condizione che:
- a)per tali periodi ricorrano le stesse circostanze di fatto e di diritto a base dell'accordo stipulato con le Autorita' competenti di Stati esteri;
- b)il contribuente ne abbia fatto richiesta nell'istanza di accordo preventivo;
- c)le Autorita' competenti di Stati esteri acconsentano a estendere l'accordo ad annualita' precedenti;
- d)per tali periodi di imposta non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita' amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza. Qualora in applicazione del presente comma sia necessario rettificare il comportamento adottato, il contribuente provvede all'effettuazione del ravvedimento operoso ovvero alla presentazione della dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, senza l'applicazione delle eventuali sanzioni. 4. L'ammissibilita' della richiesta di accordo preventivo di cui al comma 3 e' subordinata al versamento di una commissione pari a:
- a)10.000 euro nel caso in cui il fatturato complessivo del gruppo cui appartiene il contribuente istante sia inferiore a 100 milioni di euro;
- b)30.000 euro nel caso in cui il fatturato complessivo del gruppo cui appartiene il contribuente istante sia compreso tra 100 milioni e 750 milioni di euro;
- c)50.000 euro nel caso in cui il fatturato complessivo del gruppo cui appartiene il contribuente istante sia superiore a 750 milioni di euro. 5. In caso di richiesta di rinnovo dell'accordo di cui al comma 3, le commissioni sono ridotte alla meta'. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono adottate le disposizioni di attuazione della disciplina contenuta nel presente comma. 6. Per i periodi d'imposta di validita' dell'accordo, l'amministrazione finanziaria, ai fini delle imposte sui redditi, esercita i poteri istruttori e di accertamento, di cui al presente testo unico, soltanto in relazione a questioni diverse da quelle oggetto dell'accordo medesimo. 7. La richiesta di accordo preventivo e' presentata al competente ufficio della Agenzia delle entrate, secondo quanto stabilito con provvedimento del direttore della medesima Agenzia. Con il medesimo provvedimento sono definite le modalita' con le quali il competente ufficio procede alla verifica del rispetto dei termini dell'accordo e del sopravvenuto mutamento delle condizioni di fatto e di diritto su cui l'accordo si basa. 8. Qualunque riferimento all'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, ovunque presente, deve intendersi effettuato al presente articolo.
Testo vigente dal 6 agosto 2026
