[1]Deroga alle disposizioni in materia di adempimento collaborativo (articolo 14 decreto legislativo 18 dicembre 2025, n. 192)
[2]1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 147, comma 6, per le domande di adesione al regime di adempimento collaborativo presentate nei periodi di imposta 2024 e 2025, l'Agenzia delle entrate, al sussistere degli altri requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla normativa vigente, procede all'ammissione dei contribuenti al regime anche in assenza della certificazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale di cui all'articolo 144, comma 2. 2. Nei casi di cui al comma 1 la certificazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale deve essere prodotta entro il termine del ((31 dicembre 2026)). 3. Per i soggetti di cui al comma 1, la mancata presentazione della certificazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale entro il termine fissato al comma 2 costituisce causa di esclusione dal regime ai sensi dell'articolo 147, comma 7, per inosservanza degli impegni assunti.
Testo vigente dal 12 agosto 2026
