[1]Segreto d'ufficio (articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605)

[2]1. I dati e le notizie raccolti dall'anagrafe tributaria sono sottoposti al segreto d'ufficio. 2. Il Ministero dell'economia e delle finanze ha facolta' di rendere pubblici, senza riferimenti nominativi, statistiche ed elaborazioni relative ai dati di cui al comma 1, nonche', per esclusive finalita' di studio e di ricerca, i medesimi dati, sotto forma di collezioni campionarie, privi di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con gli interessati e comunque secondo modalita' che rendano questi ultimi non identificabili.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-08-05;141~art14 · fonte su Normattiva