[1]Segreto d'ufficio (articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605)
[2]1. I dati e le notizie raccolti dall'anagrafe tributaria sono sottoposti al segreto d'ufficio. 2. Il Ministero dell'economia e delle finanze ha facolta' di rendere pubblici, senza riferimenti nominativi, statistiche ed elaborazioni relative ai dati di cui al comma 1, nonche', per esclusive finalita' di studio e di ricerca, i medesimi dati, sotto forma di collezioni campionarie, privi di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con gli interessati e comunque secondo modalita' che rendano questi ultimi non identificabili.
Testo vigente dal 6 agosto 2026
