[1]Raccolta e utilizzo dei dati e delle notizie rilevanti ai fini dell'accertamento (articolo 18, commi 4 e 5, legge 30 dicembre 1991, n. 413)

[2]1. I soggetti che rilasciano le autorizzazioni previste dagli articoli 159 e 161 per le richieste e per gliaccessi devono impartire le opportune disposizioni per l'utilizzo riservato e corretto dei dati e dellenotizie raccolti e rilevanti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto o delle imposte sui redditi. 2. Chiunque, senza giusta causa, rivela tali dati o notizie, ovvero li impiega a profitto altrui o ad altrui danno, e' punito, fatta salva l'azione disciplinare, con la sanzione amministrativa da euro 516 a euro 5.165 da irrogare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, salvo che il fatto costituisca reato ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

Testo vigente dal 6 agosto 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-08-05;141~art162 · fonte su Normattiva