[1]Accessi, ispezioni, verifiche (articolo 52 e articolo 63 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; articolo 33 e articolo 38-bis, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)
[2]1. Gli uffici dell'Agenzia delle entrate possono disporre l'accesso di propri impiegati nei locali destinati all'esercizio di attivita' commerciali, agricole, artistiche o professionali, nonche' in quelli utilizzati dagli enti non commerciali e da quelli che godono dei benefici di cui al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per procedere ad ispezioni documentali, verificazioni e ricerche e ad ogni altra rilevazione ritenuta utile per l'accertamento delle imposte e per la repressione dell'evasione e delle altre violazioni. I medesimi Uffici hanno facolta' di disporre l'accesso presso le pubbliche amministrazioni e gli enti indicati all'articolo 159, comma 2, lettera g) allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie ivi previste e presso gli operatori finanziari di cui di cui all'articolo 159, comma 2, lettera l) allo scopo di procedere direttamente alla acquisizione dei dati, notizie e documenti, relativi ai rapporti ed alle operazioni oggetto delle richieste a norma dell'articolo 159, comma 2, lettera l), non trasmessi entro il termine previsto nel comma 3 del citato articolo 159 o allo scopo di rilevare direttamente la completezza o l'esattezza delle risposte allorche' l'ufficio abbia fondati sospetti che le pongano in dubbio. Gli impiegati che eseguono l'accesso devono essere muniti di apposita autorizzazione che ne indica lo scopo, rilasciata dal capo dell'ufficio da cui dipendono. Tuttavia, per accedere in locali che siano adibiti anche ad abitazione e' necessaria anche l'autorizzazione del procuratore della Repubblica. In ogni caso, l'accesso nei locali destinati all'esercizio di arti e professioni dovra' essere eseguito in presenza del titolare dello studio o di un suo delegato. 2. L'accesso in locali diversi da quelli indicati nel precedente comma puo' essere eseguito, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica, soltanto in caso di gravi indizi di violazioni della normativa relativa alle imposte sui redditi e all'IVA, allo scopo di reperire libri, registri, documenti, scritture ed altre prove delle violazioni. 3. E' in ogni caso necessaria l'autorizzazione del procuratore della Repubblica o dell'Autorita' giudiziaria piu' vicina per procedere durante l'accesso a perquisizioni personali e all'apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili e per l'esame di documenti e la richiesta di notizie relativamente ai quali e' eccepito il segreto professionale ferma restando la norma di cui all'articolo 103 del codice di procedura penale. 4. L'ispezione documentale si estende a tutti i libri, registri, documenti e scritture, compresi quelli la cui tenuta e conservazione non sono obbligatorie, che si trovano nei locali in cui l'accesso viene eseguito, o che sono comunque accessibili tramite apparecchiature informatiche installate in detti locali. 5. I libri, registri, scritture e documenti di cui e' rifiutata l'esibizione non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa. Per rifiuto di esibizione si intendono anche la dichiarazione di non possedere i libri, registri, documenti e scritture e la sottrazione di essi alla ispezione. 6. Di ogni accesso deve essere redatto processo verbale da cui risultino le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta e le risposte ricevute. Il verbale deve essere sottoscritto dal contribuente o da chi lo rappresenta ovvero indicare il motivo della mancata sottoscrizione. Il contribuente ha diritto di averne copia. 7. Con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con il Comandante generale della Guardia di finanza, e' disciplinata la procedura di sottoscrizione dei processi verbali redatti nel corso e al termine delle attivita' amministrative di controllo fiscale in materia di imposte dirette e indirette, anche disponendo la possibilita' che i verbalizzanti possano firmare digitalmente la copia informatica del documento preventivamente sottoscritto, anche in via analogica, dal contribuente. In caso di firma analogica del documento da parte del contribuente, i verbalizzanti attestano la conformita' della copia informatica al documento analogico ai sensi dell'articolo 22 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 8. I documenti e le scritture possono essere sequestrati soltanto se non e' possibile riprodurne o farne constare il contenuto nel verbale, nonche' in caso di mancata sottoscrizione o di contestazione del contenuto del verbale. I libri e i registri non possono essere sequestrati; gli organi procedenti possono eseguirne o farne eseguire copie o estratti, possono apporre nelle parti che interessano la propria firma o sigla insieme con la data e il bollo d'ufficio e possono adottare le cautele atte ad impedire l'alterazione o la sottrazione dei libri e dei registri. 9. Le disposizioni dei commi da 1 a 8 si applicano anche per l'esecuzione di verifiche e di ricerche relative a merci o altri beni viaggianti su autoveicoli e natanti adibiti al trasporto per conto di terzi. 10. In deroga alle disposizioni del comma 8 gli impiegati che procedono all'accesso nei locali di soggetti che si avvalgono di sistemi meccanografici, elettronici e simili, hanno facolta' di provvedere con mezzi propri all'elaborazione dei supporti fuori dei locali stessi qualora il contribuente non consenta l'utilizzazione dei propri impianti e del proprio personale. 11. Se il contribuente dichiara che le scritture contabili o alcune di esse si trovano presso altri soggetti deve esibire una attestazione dei soggetti stessi recante la specificazione delle scritture in loro possesso. Se l'attestazione non e' esibita e se il soggetto che l'ha rilasciata si oppone all'accesso o non esibisce in tutto o in parte le scritture si applicano le disposizioni del comma 5. 12. Per l'esecuzione degli accessi presso le pubbliche amministrazioni e gli enti indicati all'articolo 159, comma 2, lettera g) e presso gli operatori finanziari di cui allo stesso articolo 159, comma 2, lettera l), si applicano le disposizioni dei commi 1, secondo periodo, e 16. 13. La guardia di finanza coopera con gli uffici dell'Agenzia delle entrate per l'acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dei redditi e dell'IVA e per la repressione delle violazioni della normativa relativa alle imposte dirette e all'IVA, procedendo di propria iniziativa o su richiesta degli uffici secondo le norme e con le facolta' di cui all'articolo 159 e al presente articolo, alle operazioni ivi indicate e trasmettendo agli uffici stessi i relativi verbali e rapporti. Essa, inoltre, previa autorizzazione dell'Autorita' giudiziaria, che puo' essere concessa anche in deroga all'articolo 329 del codice di procedura penale, utilizza e trasmette agli uffici dell'Agenzia delle entrate documenti, dati e notizie acquisiti direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di polizia, nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria. 14. Ai fini del necessario coordinamento dell'azione della Guardia di finanza con quella degli uffici dell'Agenzia delle entrate saranno presi accordi, periodicamente e nei casi in cui si debba procedere ad indagini sistematiche, tra il competente ufficio centrale dell'Agenzia delle entrate e il Comando generale della Guardia di finanza e, nell'ambito delle singole circoscrizioni, fra le Direzioni provinciali e i comandi territoriali. 15. Gli Uffici dell'Agenzia delle entrate e i comandi della Guardia di finanza, per evitare la reiterazione di accessi, devono darsi reciprocamente immediata comunicazione dell'inizio delle ispezioni e verifiche intraprese. L'ufficio o il comando che riceve la comunicazione puo' richiedere all'organo che sta eseguendo l'ispezione o la verifica l'esecuzione di determinati controlli e l'acquisizione di specifici elementi utili e deve trasmettere i risultati dei controlli eventualmente gia' eseguiti o gli elementi eventualmente gia' acquisiti, utili ai fini dell'accertamento. Al termine delle ispezioni e delle verifiche l'ufficio o il comando che li ha eseguiti deve comunicare gli elementi acquisiti agli organi richiedenti. 16. Gli accessi presso gli operatori finanziari di cui all'articolo 159, comma 2, lettera l), devono essere eseguiti, previa autorizzazione, per l'Agenzia delle entrate, del competente ufficio centrale dell'Agenzia delle entrate o del Direttore regionale, ovvero, per la Guardia di finanza, del comandante regionale, da funzionari con qualifica non inferiore a quella di funzionario tributario e da ufficiali della Guardia di finanza di grado non inferiore a capitano, e devono avvenire in orari diversi da quelli di sportello aperto al pubblico; le ispezioni e le rilevazioni debbono essere eseguite alla presenza del responsabile della sede o dell'ufficio presso cui avvengono o di un suo delegato e di esse e' data immediata notizia a cura del predetto responsabile al soggetto interessato. Coloro che eseguono le ispezioni e le rilevazioni o vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti. 17. Gli accessi previsti dai commi precedenti debbono essere eseguiti dai dipendenti dell'amministrazione finanziaria appartenenti all'area funzionari e da ufficiali della Guardia di finanza di grado non inferiore a capitano, ricompresi in elenchi approvati ogni anno con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate le modalita' di esecuzione degli accessi con particolare riferimento al numero massimo dei funzionari e degli ufficiali da impegnare per ogni accesso; al rilascio e alle caratteristiche dei documenti di riconoscimento e di autorizzazione; alle condizioni di tempo, che non devono coincidere con gli orari di sportello aperto al pubblico, in cui gli accessi possono essere espletati e alla redazione dei processi verbali.
Testo vigente dal 6 agosto 2026
