[1]Disposizioni in materia di controlli fiscali sui circoli privati (articolo 30, commi 1 e 2, decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; articolo 6, comma 6-bis, decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39)

[2]1. I corrispettivi, le quote e i contributi di cui all'articolo 157 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, e all'articolo 3, commi da 1 a 11, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, non sono imponibili a condizione che gli enti associativi siano in possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria e trasmettano per via telematica all'Agenzia delle entrate, al fine di consentire gli opportuni controlli, i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali mediante un apposito modello da approvare con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. 2. Con il medesimo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i tempi e le modalita' di trasmissione del modello di cui al comma 1 nonche' le modalita' di comunicazione da parte dell'Agenzia delle entrate in merito alla completezza dei dati e delle notizie trasmessi ai sensi del comma 1. 3. Alle Associazioni e Societa' sportive dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, non si applica l'obbligo di trasmissione di cui al comma 1 e comunque tali enti non sono tenuti alla presentazione dell'apposito modello di cui al medesimo comma 1.

Testo vigente dal 6 agosto 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-08-05;141~art163 · fonte su Normattiva