[1]Disposizioni in materia di scambio automatico di informazioni (articolo 16-sexies decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136)

[2]1. L'Agenzia delle entrate fornisce, su richiesta, alla Guardia di finanza, per l'esecuzione delle attivita' di controllo tributario o per finalita' di analisi del rischio di evasione fiscale, elementi e specifiche elaborazioni basate sulle informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 200, nonche' su quelle ricevute nell'ambito dello scambio automatico di informazioni per finalita' fiscali previsto dalla direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, e da accordi tra l'Italia e gli Stati esteri. 2. Ai fini di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza stipulano apposita convenzione per la definizione dei termini e delle modalita' di comunicazione degli elementi e delle elaborazioni di cui al medesimo comma 1, in coerenza con le condizioni e i limiti che disciplinano la cooperazione amministrativa tra Stati nel settore fiscale.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-08-05;141~art170 · fonte su Normattiva