[1]Razionalizzazione e riordino delle disposizioni normative in materia di attivita' di analisi del rischio (articolo 2, commi da 1 a 4, 7 e 9, decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13)

[2]1. In riferimento a tutte le disposizioni di legge che richiamano l'analisi del rischio in materia tributaria, valgono le seguenti definizioni:

  • a)analisi del rischio: il processo, composto da una o piu' fasi, che, al fine di massimizzare l'efficacia delle attivita' di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale, alla frode fiscale e all'abuso del diritto in materia tributaria, nonche' di quelle volte a stimolare l'adempimento spontaneo, tramite modelli e tecniche di analisi deterministica ovvero probabilistica, nel rispetto della normativa in materia di trattamento di dati personali, utilizza, anche attraverso la loro interconnessione, le informazioni presenti nelle basi dati dell'amministrazione finanziaria, ovvero pubblicamente disponibili, per associare, coerentemente a uno o piu' criteri selettivi, ovvero a uno o piu' indicatori di rischio desunti o derivati, la probabilita' di accadimento a un determinato rischio fiscale, effettuando, ove possibile, anche una previsione sulle conseguenze che possono generarsi dal suo determinarsi;
  • b)rischio fiscale: il rischio di operare, colposamente o dolosamente, in violazione di norme di natura tributaria, ovvero in contrasto con i principi o con le finalita' dell'ordinamento tributario;
  • c)criterio selettivo: identificazione e tipizzazione di una condotta, monosoggettiva o plurisoggettiva, idonea a concretizzare un rischio fiscale;
  • d)indicatore di rischio desunto o derivato: risultato di un processo di profilazione finalizzato a ottenere ulteriori caratterizzazioni dei contribuenti oggetto di analisi;
  • e)analisi deterministica: insieme dei modelli e delle tecniche di analisi basati sul raffronto e sull'elaborazione di dati, riferiti a uno o piu' contribuenti ovvero a uno o piu' periodi di imposta, volti a verificare, tramite criteri selettivi fondati su relazioni non probabilistiche, l'avveramento di un rischio fiscale, in tutto o in parte definibile prima dell'avvio dell'analisi;
  • f)analisi probabilistica: insieme dei modelli e delle tecniche di analisi che, sfruttando soluzioni di intelligenza artificiale ovvero di statistica inferenziale, consentono di isolare rischi fiscali, anche non noti a priori, che, una volta individuati, possono essere utilizzati per l'elaborazione di autonomi criteri selettivi, ovvero permettono di attribuire una determinata probabilita' di accadimento a un rischio fiscale noto. 2. I risultati dell'analisi del rischio, oltre che per le finalita' di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale, alla frode fiscale e all'abuso del diritto in materia tributaria, nonche' di stimolo dell'adempimento spontaneo, possono essere utilizzati anche per lo svolgimento di controlli preventivi. 3. Le informazioni presenti in tutte le basi dati di cui l'Agenzia delle entrate dispone, ivi comprese quelle presenti nell'apposita sezione dell'Anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, comma 6, e all'articolo 15, comma 1, del presente testo unico, nonche' quelle memorizzate ai sensi dell'articolo 77, comma 7, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, escluse quelle soggette alla disciplina di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate, anche tramite interconnessione tra loro e con quelle di archivi e registri pubblici per le attivita' di analisi del rischio fiscale, per le attivita' di controllo, per le attivita' di stimolo dell'adempimento spontaneo e per quelle di erogazione di servizi ai contribuenti. 4. Limitatamente alle attivita' di analisi del rischio condotte dall'Agenzia delle entrate, d'intesa con il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 2-undecies, comma 3, del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonche' dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, considerati i principi di necessita' e di proporzionalita', con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite:
  • a)le specifiche limitazioni e le modalita' di esercizio dei diritti di cui agli articoli 15, 17, 18, 21 e 22 del predetto regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in modo da assicurare che tale esercizio non possa arrecare un pregiudizio effettivo e concreto all'obiettivo di interesse pubblico;
  • b)le disposizioni specifiche relative al contenuto minimo essenziale di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;
  • c)le misure adeguate a tutela dei diritti e delle liberta' degli interessati. 5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche alla Guardia di finanza, con riferimento alle informazioni presenti in tutte le banche dati di cui essa dispone, per le finalita' di cui all'articolo 77, comma 7, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, ferma restando l'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15 e nel decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51. 6. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, per le finalita' di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale, alla frode fiscale e all'abuso del diritto in materia tributaria, possono, compatibilmente con le vigenti disposizioni in tema di trattamento di dati personali, di riservatezza o di segretezza, mediante la stipula di protocolli d'intesa, condividere tra loro, anche avvalendosi della societa' di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, tutte le informazioni e le risorse informatiche di cui dispongono, salvo le informazioni soggette alla disciplina di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, anche tramite la costituzione, conformemente ai rispettivi ordinamenti, di unita' integrate di analisi del rischio. Al personale destinato a dette unita' restano applicabili le disposizioni normative, regolamentari e contrattuali che si applicano alle relative amministrazioni.

Testo vigente dal 6 agosto 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-08-05;141~art158 · fonte su Normattiva