[1]Comunicazioni (articolo 11, commi 2, 3, 4 e 4-bis, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214)
[2]1. A far corso dal 1° gennaio 2012, gli operatori finanziari sono obbligati a comunicare periodicamente all'anagrafe tributaria le movimentazioni che hanno interessato i rapporti di cui all'articolo 7, comma 6 ed ogni informazione relativa ai predetti rapporti necessaria ai fini dei controlli fiscali, nonche' l'importo delle operazioni finanziarie indicate nella predetta disposizione. I dati comunicati sono archiviati nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria prevista dall'articolo 7, comma 6. 2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentiti le associazioni di categoria degli operatori finanziari e il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalita' della comunicazione di cui al comma 1, estendendo l'obbligo di comunicazione anche ad ulteriori informazioni relative ai rapporti strettamente necessarie ai fini dei controlli fiscali. Il provvedimento deve altresi' prevedere adeguate misure di sicurezza, di natura tecnica e organizzativa, per la trasmissione dei dati e per la relativa conservazione, che non puo' superare i dieci anni. 3. Oltre che ai fini previsti dall'articolo 7, comma 14, le informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 7, comma 6, e del comma 1 del presente articolo sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate per le analisi del rischio di evasione. Le medesime informazioni, inclusive del valore medio di giacenza annuo di depositi e conti correnti bancari e postali, sono altresi' utilizzate ai fini della semplificazione degli adempimenti dei cittadini in merito alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonche' in sede di controllo sulla veridicita' dei dati dichiarati nella medesima dichiarazione. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, le stesse informazioni sono altresi' utilizzate dalla Guardia di finanza per le medesime finalita', anche in coordinamento con l'Agenzia delle entrate, nonche' dal Dipartimento delle finanze, ai fini delle valutazioni di impatto e della quantificazione e del monitoraggio dell'evasione fiscale. 4. L'Agenzia delle entrate trasmette annualmente alle Camere una relazione con la quale sono comunicati i risultati relativi all'emersione dell'evasione a seguito dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3. La relazione contiene anche i risultati relativi all'attivita' svolta dalla Guardia di finanza utilizzando le informazioni di cui al comma 3. A tal fine, i dati sono comunicati all'Agenzia delle entrate secondo le modalita' stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate e del Comandante generale della Guardia di finanza.
Testo vigente dal 6 agosto 2026
