[1]Utilizzo delle informazioni (articolo 10 decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 29)
[2]1. Le informazioni e i documenti scambiati ai sensi della presente sezione possono essere trasmessi ad un altro Stato membro o ad un Paese terzo nell'osservanza dei limiti ed alle condizioni di cui al capo IV, recante "Condizioni che disciplinano la cooperazione amministrativa", e al capo VI, recante "Relazioni con i Paesi terzi", della direttiva 2011/16/UE.
Testo vigente dal 6 agosto 2026
