[1]Termine di presentazione all'Agenzia delle entrate (articolo 7 decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 100)
[2]1. Gli intermediari comunicano all'Agenzia delle entrate le informazioni di cui all'articolo 206 entro trenta giorni a decorrere:
- a)dal giorno seguente a quello in cui il meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di comunicazione e' messo a disposizione ai fini dell'attuazione o a quello in cui e' stata avviata l'attuazione;
- b)dal giorno seguente a quello in cui hanno fornito, direttamente o attraverso altre persone, assistenza o consulenza ai fini dell'attuazione del meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di comunicazione. 2. In caso di meccanismi commerciabili, gli intermediari devono presentare all'Agenzia delle entrate, ogni tre mesi, una relazione periodica con cui aggiornano le informazioni di cui all'articolo 206, comma 1, lettere a), d), g) e h), diventate disponibili dopo la comunicazione di cui al comma 1 o dopo la presentazione dell'ultima relazione. 3. Il contribuente destinatario dell'obbligo di comunicazione ai sensi dell'articolo 203 trasmette le informazioni sui meccanismi transfrontalieri entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui e' stato informato dall'intermediario esonerato circa la sussistenza dell'obbligo di comunicazione a suo carico. 4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalita' per la comunicazione delle informazioni sui meccanismi transfrontalieri di cui alla presente sezione.
Testo vigente dal 6 agosto 2026
