[1]Obblighi di conservazione della documentazione (articolo 11 decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 100)
[2]1. Gli intermediari e i contribuenti obbligati ai sensi dell'articolo 203 conservano i documenti e i dati utilizzati ai fini dell'attuazione del meccanismo transfrontaliero:
- a)fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui le informazioni sono comunicate;
- b)fino al 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui le informazioni avrebbero dovuto essere trasmesse, nel caso di omessa comunicazione.
Testo vigente dal 6 agosto 2026
