[1]Rimborso e sgravio a seguito di procedura amichevole o arbitrale (articolo 3 legge 22 marzo 1993, n. 99)
[2]1. Ai fini dell'esecuzione delle disposizioni contenute negli articoli 4, 5, 6 e 7 della convenzione di cui all'articolo 1 della legge 22 marzo 1993, n. 99, il direttore dell'Agenzia delle entrate, con proprio provvedimento, su richiesta del contribuente, dispone che l'ufficio periferico della medesima Agenzia provveda al rimborso o allo sgravio dell'imposta non dovuta a seguito dell'esito della procedura amichevole o arbitrale di cui alla richiamata convenzione. 2. Nelle more dello svolgimento delle procedure di cui al comma 1, il direttore dell'Agenzia delle entrate, con proprio provvedimento, puo' autorizzare la sospensione della riscossione o degli atti esecutivi sino alla conclusione del procedimento. A tal fine il contribuente deve presentare istanza, tramite l'ufficio periferico della stessa Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale, che puo' richiedere idonea garanzia a copertura del credito erariale da prestarsi anche mediante cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero con fideiussione rilasciata da un'azienda o istituto di credito o mediante polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione.
Testo vigente dal 6 agosto 2026
